Art. 2.

      1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

      «Art. 181. - (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

          a) il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;

          b) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;

          c) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

      2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni e i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.
      3. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di

 

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programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei princìpi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, tali accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
      4. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 3 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Com(2002)412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi, o della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
      5. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e al regolamento di cui al decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le caratteristiche di cui al primo periodo possono essere altresì conformi
 

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alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.
      6. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
      7. La proposta di accordo di programma o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvale delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla proposta di accordo è acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo 207.
      8. Gli accordi di cui al comma 6 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto
 

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delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.
      9. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.
      10. Gli accordi di programma di cui al comma 6 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.
      11. Fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea e limitatamente all'anno fiscale nel quale le imprese interessate attuano tutte le procedure per l'adesione e la realizzazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 6, è concesso un credito di imposta ai sensi del comma 12. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i soggetti previsti dall'articolo 74 dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      12. Il credito di imposta di cui al comma 11 è riconosciuto alle imprese che hanno realizzato interventi ovvero hanno acquistato materiali o strumentazioni per l'ammodernamento strutturale o tecnologico al fine di aderire ai modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 6, nella misura pari alla spesa sostenuta e per un massimo di 10.000 euro, ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello indicato al citato comma 6, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      13. Il credito di imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito del valore della produzione
 

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rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto previsto dall'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      14. Il credito di imposta di cui al comma 11 spetta a condizione che:

          a) gli interventi o gli acquisti di cui al comma 12 siano avvenuti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione;

          b) le spese per gli interventi o per gli acquisti di materiali o strumentazioni per l'ammodernamento strutturale o tecnologico siano state sostenute al fine dichiarato dal presente articolo e siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.

      15. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Governo provvede ad effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo identificando il numero delle imprese che, nel corso dell'anno, hanno aderito ai sistemi di organizzazione e di gestione di cui al comma 3 dell'articolo 177-bis.
      16. Al credito di imposta di cui al comma 11 si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della citata comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio».